Il Ssn fornisce alcuni ausili, per altri invece eroga un contributo economico. Possono ricevere protesi, ortesi e ausili le persone riconosciute invalide civili, di guerra, per servizio, cieche o sorde; minori di 18 anni che hanno bisogno di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente; persone in attesa di riconoscimento dell’invalidità, alle quali, in sede di accertamento medico legale, sia stata riscontrata una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo (oltre il 33%); persone in attesa di visita dal medico legale e non deambulanti senza l’aiuto di un accompagnatore o che hanno bisogno di assistenza continua per compiere gli atti della vita quotidiana; persone che hanno subito un intervento demolitivo all’occhio, previa certificazione medica; persone con menomazione grave e permanente, ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la necessità e l’urgenza di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dello stato di invalidità. Gli invalidi per causa di lavoro devono rivolgersi all’Inail che provvede alla fornitura di ausili, ortesi e protesi secondo sue regole specifiche. L’erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica è subordinata, salvo i casi individuati dalle regioni, al seguente percorso: prescrizione, autorizzazione da parte dell’Asl di residenza del cittadino, fornitura, collaudo. La prima prescrizione deve contenere: diagnosi circostanziata dopo una completa valutazione clinica e strumentale; indicazione del dispositivo con il codice di riferimento previsti nel nomenclatore tariffario e l’indicazione di tutti gli adattamenti necessari per la sua personalizzazione; programma terapeutico. Esso comprende il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all’andamento del programma terapeutico. La prescrizione deve essere integrata da una esauriente informazione al paziente, ed eventualmente a chi lo assiste, delle caratteristiche funzionali e terapeutiche e delle modalità di utilizzo del dispositivo stesso. L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo prescritto è rilasciata dall’Asl di residenza del cittadino che provvede a verificare: lo stato di avente diritto del richiedente l’autorizzazione; la corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati nel nomenclatore; il rispetto dei tempi delle modalità di rinnovo, in caso di forniture successive alla prima. L’Asl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, trascorsi venti giorni, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. Essa deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dall’autorizzazione dell’Asl.