Fornitura di ausili non previsti dal Nomenclatore

Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto con un’ordinanza il diritto del cittadino con disabilità a ottenere un ausilio non previsto dal Nomenclatore Tariffario purchè, tramite certificazione medica, ne sia dimostrata la necessaità per il miglioramento della salute del disabile, nonostante il rifiuto dell’Asl motivato con i tagli al bilancio. Il fattore economico, dunque, non può incidere sul diritto alla salute del cittadino. In tal senso, ricordiamo che anche il Tar della Sicilia (sentenza n. 144/2012) ha affermato la libertà dell’assistito nello scegliere l’ausilio più congeniale ai suoi bisogni (tra quelli riconosciuti omogenei), senza doverlo scegliere tra quelli proposti da Regioni e Asl, che non sono più tenute ad acquistare in blocco l’intera quantità di dispositivi, ma solo a intervenire con il saldo dell’eventuale eccedenza di prezzo, rispetto a quello stabilito per quel tipo di ausilio con bando di gara. Secondo il Tar, questa sentenza “risponde alla necessità di offrire ai pazienti una vasta scelta di tipologie e di marche, superiore a quella che avrebbero se la scelta fosse limitata a poche imprese, e un servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria a cura di un’idonea rete distributiva”.