Permesso di costruire e barriere architettoniche

La Corte di Cassazione (sentenza n. 38360/2013) chiarisce che non è necessario il permesso di costruire per eliminare le barriere architettoniche, con riferimento a una fattispecie in cui il committente e legale rappresentante di una ditta era stato chiamato per costruire una rampa di accesso per disabili sul lato sinistro del fabbricato di proprietà e, sul lato destro, una recinzione dell’area della rampa carrabile di accesso al piano interrato, con una fascia larga 2 m, destinata a pubblico parcheggio. Condannato in primo grado alla demolizione del manufatto privo di permesso (decisione poi confermata in appello), il committente si è visto accogliere il suo ricorso, sul presupposto sottolineato dalla Cassazione che la Corte d’appello non aveva rilevato che le opere in questione essendo volte all’eliminazione di barriere architettoniche, rientravano nell’attività edilizia libera qualora. In particolare, si trattava di interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportavano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alteravano la sagoma dell’edificio (art. 6, comma 1, lettera b), del dpr n. 380 del 2001). Riprendendo una precedente giurisprudenza, la Corte ha inoltre ricordato, che le opere che eliminano le barriere architettoniche sono «solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti».