Non è un segreto che alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm Lea le associazioni dei disabili e gli stessi tecnici ortopedici si erano detti insoddisfatti e inascoltati. Tra i motivi del dissenso, l’aver trovato nell’allegato dei dispositivi di serie anche una serie di ausili che, a loro parere, non dovrebbero essere acquistati a gara: si tratta di ausili che dovrebbero piuttosto essere individuati in base alle reali e specifiche esigenze della persona con disabilità. Già lo scorso gennaio la XII Commissione della Camera aveva accolto le istanze di CRS e Associazione Luca Coscioni, inserendo nel proprio parere sul DPCM LEA la condizione che tali ausili avrebbero dovuto essere rimessi nell’allegato 1, quello degli ausili “su misura, a tariffa”. Tale indicazione, però, non era stata introdotta nel testo ufficiale.
Lo scorso 29 maggio c’è stato un cambiamento in questo ambito. Spiega Maria Teresa Agati, vicepresidente della Commissione di Studio e Ricerca Ausili Tecnici per Persone Disabili (CSR) di Confindustria e Federvarie, commissione che ha lavorato a questo emendamento insieme all’Associazione Luca Coscioni (ALC): «nella sua versione originaria, l’emendamento proposto dall’on. Elena Carnevali per modificare l’empasse in cui si era caduti prevedeva che le tipologie di ausili indicate dalla XII Commissione della Camera passassero direttamente al sistema tariffario. Tale emendamento è stato riformulato dal Governo. Di fatto, gli ausili che sono stati individuati dalla Simfer (Società Italiana di Medicina Fisica E Riabilitativa) continuano a essere considerati di serie, ma è stato stabilito che le procedure con cui saranno acquistati devono consentire che siano individuati ad personam».
L’emendamento 30-bis 1 del decreto di cui stiamo parlando recita infatti: «al fine di assicurare che, nell’erogazione dell’assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n.15 alla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all’allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le Regioni adottano procedure a evidenza pubblica che prevedano l’intervento di un tecnico abilitato che provveda a individuare e personalizzare gli ausili con l’introduzione delle modifiche necessarie».
Come si può osservare dalla lettura di questo emendamento, l’individuazione dell’ausilio corretto da assegnare a un disabile con esigenze particolari è affidata a un tecnico abilitato, il che – siccome le tipologie indicate sono relative ad ausili per disabilità motorie – significa a un tecnico ortopedico. Con questa riformulazione dell’emendamento, quindi, il tecnico ortopedico si riappropria della sua competenza professionale. Sottolinea infatti Agati: «il tecnico ortopedico non è più solo colui che adatta, ma è colui che sceglie il dispositivo da fornire, il che per gli ausili inseriti nell’emendamento gli dà la possibilità di rifiutare quello che gli potrebbe essere imposto da gara o da magazzino Asl».
Un passaggio importante per la professione e per le persone con disabilità che è stato ottenuto con un lavoro faticoso e tanta determinazione da parte dell’ALC, di Simfer e dello stesso CSR. In un comunicato stampa ALC pone l’accento sul fatto che ora «si permette alla persona di partecipare alla scelta dell’ausilio che potrà consentirle di migliorare l’autonomia e il confort, un diritto irrinunciabile che il sistema massificante delle gare d’appalto avrebbe calpestato. Certo, con le modifiche effettuate all’emendamento è stato individuato ancora un percorso tortuoso che nella fase iniziale passa attraverso le forche caudine dell’appalto pubblico, ma che si riscatta prevedendo che la Commissione Lea debba audire i rappresentanti delle persone con disabilità al fine di proporre entro 16 mesi il passaggio al regime tariffario che permette libera scelta del fornitore e partecipazione alla scelta del dispositivo».
In effetti, l’emendamento 30-bis 2 prevede proprio che entro 16 mesi la Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale possa valutare, audita la rappresentanza delle persone con disabilità, se il sistema proposto è efficiente e consente ai disabili gravi di avere ausili appropriati o meno: se così non fosse, potrà decidere di passare gli ausili indicati da Simfer nell’elenco 1.
Stefania Somaré